Pillole del martedì

Post superflash, con qualche pillola:

– grazie a Le Mele del Silenzio per la segnalazione su Evelyn Starr

– una bella recensione di Nemesis su Weird Tales

– vincitore di Nemesis per il giveaways Reading Tiffany

– la mia recensione di Iris – I Sogni dei Morti su Urban-Fantasy.it

E ho la vaga sensazione di essermi scordato un altro link. Pace, se mi viene, la posterò su twitter o Facebook

 

 

 

 

Web Gossip

Nei post precedenti abbiamo parlato di anonimato, censura e della potenza mediatica di Facebook. Casca a pennello, o quasi, l’ambaradan del caso Vasco Rossi e Nonciclopedia. Bene, mi trovo d’accordo con quanto scrivono Licia e Valberici, per cui dopo una lunga discussione su Facebook non torno sull’argomento. Volevo però far notare un altro piccolo e delizioso fatto. Un particolare che mi ricorda un po’ il telefono senza fili, in versione prettamente 2.0.

Trattasi del gossip, della chiacchiera e dell’effetto domino. Ok, a prescindere dall’opinione sull’atteggiamento eccessivo di Vasco Rossi e sul confine piuttosto labile tra satira e calunnia, intravedo una simpatica operazione promozionale. Perché Nonciclopedia poteva semplicemente rimuovere o editare la pagina relativa a Vasco Rossi, ma ha scelto un’altra strada, quella di chiudere il proprio sito a tempo indeterminato. Così si leggeva nel primo comunicato, che poi ha fatto il giro della rete grazie ai follower di Twitter e Facebook. Un polverone tale che ha scomodato Repubblica a scrivere in merito.

Si legge:

Nonciclopedia, la versione satirica della più celebre Wikipedia, chiude i battenti per “colpa” di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha presentato una denuncia per diffamazione contro il sito, portando gli amministratori del portale a oscurare l’intero archivio di dodicimila voci in attesa che i giudici si esprimano sulla vicenda.

Ecco, il che, a primo acchito – quello del 90% dei lettori hurry up on the web -, fa pensare a una serie di eventi: denuncia, polizia postale, sito sequestrato. Di conseguenza grida allo scandalo, libertà sempre o comunque di espressione e via dicendo.Tutto, ovviamente, preso con le pinze.

Poi si legge un aggiornamento sul sito di Nonciclopedia, arrivato però un po’ più tardi, quando la miccia era già accesa:

Il sito chiude per protesta, non per costrizione

Cosa spiegata anche dall’avvocato di Vasco Rossi.

Appunto. Ora, forse sarà un pensiero maligno, ma la decisione di chiudere un sito per la denuncia dell’avvocato di Vasco mi pare un rimedio un po’ estremo.

Se gli amministratori hanno ritenuto la loro satira non condannabile per calunnia, potevano chiudere la pagina “Fiasco Rossi”, far partire l’appello e lasciare il sito aperto. Ma avrebbe fatto meno rumore. Così come avrebbe fatto poco rumore se la denuncia non fosse pervenuta da Vasco Rossi ma da un PincoPallo molto meno famoso, seppur nonciclopedico. Insomma, di certo non ci sarebbe stato così tanto da ciarlare, né meritarsi la pole position su Repubblica o sul TG 5.

Insomma, un bel web gossip che porterà tanti tanti accessi e fama a Nonciclopedia, con petizione annessa. Non so perché, ma ho una vaga impressione che Nonciclopedia riaprirà presto i battenti, stavolta con molti, molti fedeli utenti. È solo la mia idea?

Poi, con calma, torneremo a parlare di web 2.0.

Censura, effetto spider, satira, anonimato, frustrazione, libertà di espressione e anche strumento per far caciara, scacciare la noia, emancipare la propria posizione. Il che, a volte, si traduce anche con: dopo colazione apriamo il web e iniziamo a far casino. Così mi porto accessi (facebook o blog o altro), perché servono. Alla mia carriera. Al mio ego.

Più o meno si traduce con la parola: Dementia 2.0.

Ma ne riparleremo. Con calma.

Cover Evelyn Starr - Il Diario delle Due Lune

Evelyn Starr – cover

Ci avviciniamo alle date delle prossime uscite librarie. Se non sbaglio, mancava all’appello la cover di Evelyn Starr – Il Diario delle Due Lune (Edizione Piemme). L’illustratrice è Silvia Bigolin.

Here you are. Che ne pensate?

No alla legge Bavaglio

Aderisco all’iniziativa di ValigiaBlu, riportando il loro post:

Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta “rettifica”.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.

Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete? 
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà gran parte della rete.

Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica? 
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere per l’impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicità della notizia stessa.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”).

Come deve essere inviata la richiesta di rettifica? 
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.

Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta? 
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.

Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati? 
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.

La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.

Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.

Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla? 
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica. 

Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalità (ad esempio per mail).

Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?

Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.

E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.

Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del sito in poco tempo.

Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.

Nuova scossa per gli ebook

Vi lascio qualche link sugli ultimi avvenimenti in merito al mondo ebook, che considero come l’ultima scossa. Se neppure questa riesce a risollevare le sorti degli ebook in Italia, credo ci sia veramente poco da fare.

Il primo è il blog live dell’evento Amazon, che ha lanciato i suoi ultimi modelli di Kindle. Prezzi accessibilissimi, modelli differenti a seconda dei gusti.  Ecco il post.

Se è troppo lungo e volete un sunto esaustivo, il buon Tanabrus ci è d’aiuto, qui.

Infine, lato Apple, finalmente c’è stata l’apertura dell’iBooks Store agli editori italiani. Ho sfogliato rapidamente e ho visto Mondadori, BUR e Eianudi. Spulcerò con più calma appena avrò tempo, anche per capire i prezzi.

Direi che l’accoppiata Kindle+iPad è lo scossone definitivo. Altro non si può fare (oltre a togliere l’IVA e abbassare i prezzi).

Cambierà qualcosa? A mio avviso no. Sono dell’opinione che non sia il prezzo o il supporto a fare la differenza per gli ebook. Il processo di “conversione” al digitale, chiamiamolo così, richiederà molto più tempo e un’educazione che parte dall’età scolastica. IMHO, ovviamente.

Io stesso, dopo un momento di digital exciment, sono tornato al buon libro di carta. Antico, non c’è che dire.

Resteremo a vedere.

I flop della Mela Morsicata

Che sia un fan di Apple non è una novità. Credo di avervi rotto abbastanza i maroni. D’altronde, Apple non è il Re Mida e non trasforma tutto in oro. L’introduzione di FaceTime, per esempio, non ha sconvolto il mondo. La videochiamata esiste da diversi anni, grazie in primis a operatori come la 3, eppure non ha mai avuto un grandissimo successo. Non tanto per i costi quanto perché è ritenuta come un mezzo di comunicazione intrusivo. Fatevi una bella videochiamata appena svegli, se ne avete voglia.

Ma di flop Apple ne ha fatti molti altri. Come il suo Social Network, Ping, che dopo un balzo iniziale è caduto pressoché nel dimenticatoio. Trovate un’interessante analisi nel blog Saggiamente, che vi consiglio di leggere se siete Tech-addicted o semplicemente curiosi. Concordo con tutto ciò che vi è scritto, circa il flop del servizio. Si parla anche del nuovo Facebook, come già vi avevo accennato qui, e anche di Google+, che vedo un po’ traballante e agonizzante. La vera domanda che si/ci pone Saggiamente è la seguente:

 Ancor più in generale, per concludere, preme porsi una domanda, piuttosto simile all’ormai famoso slogan di SaggiaMente: c’è davvero bisogno di un altro social network?

La mia risposta, personalissima, è no. Un no secco, e non perché ami il quasi monopolio di Facebook. Certo, Linkedin ha la sue cerchia, così come Twitter che in Italia stenta a decollare se non nel mondo nerd e poco in quello popolar. Ma Facebook è più che sufficiente come svago, e gli utenti odiano la frammentazione. Motivo per cui Myspace è praticamente morto, gli altri Friendfeed, Badoo ecc… sono un deserto o quasi.

E poi, nascono ogni giorno altri mille come funghi.

L’ormai arcinoto Foursquare, per fare il checkin ovunque ti trovi, Miso, checkin di ciò che vedi, e avanti all’infinito. Insomma, praticamente passi la giornata con il cellulare in mano ad aprire e chiudere un social. Io per esempio li ho provati un po’ tutti, sia per lavoro sia per la mia malsana curiosità. Ma inizio ad averne abbastanza, credo che un solo luogo basti e avanzi. Per me siamo già alla saturazione, anche se nascono servizi dedicati che si ritagliano nicchie di mercato (ho letto, non so dove, che era nato un social per chi ama il giardinaggio… bah).

E voi, di che parere siete?

Uno zombie chiamato AmmazzaBlog

Ultimamente ho parlato spesso di libertà di espressione, anonimato in rete, privacy e difficoltà di far rispettare i propri diritti.

Cade a pennello questa notizia, in cui torna il redivivo-mai-defunto-zombie DDL ammazza blog. Leggiamone un pezzo:

“Ammazza blog”, una disposizione per cui, letteralmente, ogni gestore di “sito informatico” ha l’obbligo di rettificare ogni contenuto pubblicato sulla base di una semplice richiesta di soggetti che si ritengano lesi dal contenuto in questione. Non c’è possibilità di replica, chi non rettifica paga fino a 12mila euro di multa. Una misura che metterebbe in ginocchio la libertà di espressione sulla Rete, e anche le finanze di chi rifiutasse di rettificare, senza possibilità di opposizione, ciò ha ritenuto di pubblicare. Senza contare l’accostamento di blog individuali a testate registrate, in un calderone di differenze sostanziali tra contenuti personali, opinioni ed editoria vera e propria.

Ci risiamo, ancora. Allora, sapete la mia posizione. Massima libertà di espressione, leggi però che tutelino contro l’anonimato utilizzato solo per ledere l’immagine altrui. Qui, come sempre, si va molto oltre. Perché è giusto e sacrosanto che un cittadino offeso/calunniato da un blog abbia il diritto di difesa e della rimozione dei contenuti non appropriati. Inutile girarci attorno, la rete ha comunque un forte impatto mediatico, senza tener conto dei simpatici ragni di Google che vita natural durante terranno in memoria quelle informazioni.

Ma qui si raggiunge l’eccesso. I contenuti dovrebbero essere rimossi se puramente offensivi, qualora invece si dica il vero, e tale verità si voglia nascondere, si va oltre. Esistono altri luoghi dove discutere eventuali diffamazioni.

Passerà? In tutta onestà credo e spero di no, la rivolta della blogosfera sarebbe un duro colpo per un governo fin troppo traballante. Lo spero, come dicevo, perché ormai non mi meraviglio più di nulla, figuriamoci di leggi ad hoc per tutelare chi sta nel torto. Il tutto avviene proprio quando ci sono da risolvere altri problemi in Italia. E non è demagogia o populismo, sono fatti concreti. Come il declassamento da A+ ad A dell’Italia decisa dallo Standard & Poor’s.